La cittadinanza italiana dei minori dopo la riforma del 2025

tra rigori legislativi e prospettive di tutela

Il 20 aprile scorso ho partecipato come relatrice al convegno organizzato da AIAF Toscana a Firenze, dedicato all'impatto della recente riforma in materia di cittadinanza sui minori stranieri. L'occasione mi ha permesso di condividere con i colleghi il quadro normativo aggiornato e alcune riflessioni operative maturate sul campo, dopo mesi di confronto quotidiano con casi concreti di famiglie in difficoltà.

La riforma e i suoi obiettivi (mancati)

Il D.L. 28 marzo 2025 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025 n. 74, ha modificato profondamente la L. 5 febbraio 1992 n. 91. La ratio dichiarata dal legislatore era quella di limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana ai cosiddetti "italo-discendenti" - persone i cui avi italiani erano emigrati all'estero da generazioni - in assenza di un legame effettivo con la Repubblica. Un obiettivo, in sé, condivisibile.

Tuttavia, per come la riforma è stata scritta e interpretata dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 36356 del 24 luglio 2025, gli effetti vanno ben oltre il perimetro originariamente immaginato. Anche minori nati all'estero ma residenti in Italia da anni, perfettamente integrati nella nostra società, si trovano oggi esclusi dall'acquisto della cittadinanza italiana.

Le disposizioni interessate

Resta invariato l'art. 1 della L. 91/1992: chi nasce in Italia da padre o madre italiani è cittadino per nascita. Le criticità si concentrano altrove.

L'art. 14, relativo ai figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, prevede ora un nuovo requisito: il minore, oltre a convivere con il genitore al momento del giuramento, deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita, se ha meno di due anni).

Il vero nodo è però rappresentato dal nuovo art. 3-bis, che - in deroga agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 - considera "non avere mai acquistato la cittadinanza italiana" chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo specifiche eccezioni. La lett. d) richiede che almeno un genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.

La regola del "2+2+2"

Combinando le due norme, per il minore nato all'estero in possesso di altra cittadinanza si delinea una scansione temporale particolarmente stringente: due anni di residenza del genitore in Italia prima della nascita del figlio; due anni di convivenza del minore con il genitore prima del giuramento di quest'ultimo; due anni ulteriori di residenza del genitore in Italia dopo l'acquisto della cittadinanza.

Solo al verificarsi di tutte queste condizioni l'Ufficio di Stato civile potrà perfezionare l'acquisto della cittadinanza, con effetto retroattivo dal giorno successivo al giuramento del genitore. Si tratta, in sostanza, di un acquisto condizionalmente sospeso, in palese contraddizione con la logica originaria del co-acquisto.

I casi concreti

Le conseguenze pratiche sono molteplici e spesso paradossali. Si pensi alla famiglia di un cittadino indiano divenuto italiano a febbraio 2026, con due figlie minori: una nata in Italia, per la quale l'art. 14 si applica senza problemi; l'altra nata all'estero, costretta ad attendere il 2028 nonostante tutti i requisiti sostanziali siano già soddisfatti.

Ancora più problematico è il caso del minore nato all'estero da un cittadino italiano già naturalizzato, che però abbia ottenuto la cittadinanza da meno di due anni: la figlia non potrà acquisire la cittadinanza italiana, nonostante il padre risieda in Italia da quasi vent'anni.

Particolarmente penalizzante è la situazione delle famiglie di rifugiati arrivate in Italia con figli al seguito: per questi minori, cresciuti e scolarizzati in Italia, l'art. 14 non sarà mai applicabile, perché il genitore non era residente in Italia al momento della loro nascita. Dovranno attendere i diciotto anni e fare domanda autonoma di naturalizzazione.

Le questioni di legittimità costituzionale

L'11 marzo 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le censure sollevate dal Tribunale di Torino sull'applicazione retroattiva della riforma. La pronuncia non chiude però il dibattito: il 9 giugno 2026 sarà trattata l'ordinanza del Tribunale di Mantova, e numerosi profili rimangono aperti, in particolare quelli relativi ai figli dei naturalizzati, che non rientravano nell'oggetto delle precedenti rimessioni.

I profili di possibile incostituzionalità sono molteplici: violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., irragionevolezza manifesta nell'esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia, lesione del favor minoris, costruzione di una surrettizia "gerarchia" tra cittadini italiani con riflessi diretti sui figli.

Strategie operative

In questo contesto, l'indicazione che mi sento di dare ai colleghi è duplice. Da un lato, è doveroso informare i clienti delle difficoltà oggettive imposte dalla nuova disciplina e dei rischi di un eventuale contenzioso, in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Dall'altro, è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi: il rigetto o la sospensione prolungata costituiranno il presupposto per agire in giudizio e sollecitare l'autorità giudiziaria a sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale.

Mi sia consentita una considerazione finale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. Spetta a noi avvocati - che da sempre poniamo al centro del nostro lavoro l'interesse dei minori - tutelare anche quei bambini e ragazzi che il legislatore, con questa riforma, ha scelto di non tutelare adeguatamente.


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