Investor Visa for Italy

Come ottenere il visto per investitori e il permesso di soggiorno in Italia

L’Investor Visa for Italy rappresenta uno degli strumenti più avanzati messi a disposizione dall’ordinamento italiano per attrarre capitali e investitori stranieri.

Istituito con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 148) e disciplinato dall’art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, nel prosieguo TUI), la norma consente ai cittadini extra-UE di ottenere un visto e successivo permesso di soggiorno in Italia a fronte di un investimento o di una donazione di rilevante interesse economico o sociale per il Paese.

L’obiettivo è duplice: incentivare l’afflusso di risorse finanziarie qualificate e, al contempo, rendere l’Italia una destinazione privilegiata per gli investitori internazionali e i grandi filantropi.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 26-bis del TUI disciplina l’ingresso e il soggiorno in Italia di persone fisiche o giuridiche intenzionate a:

  • investire in titoli di Stato italiani;

  • acquisire partecipazioni in società italiane o startup innovative;

  • effettuare donazioni filantropiche a sostegno di progetti di pubblico interesse.

Le modalità operative sono state definite dal Decreto interministeriale del 21 luglio 2017, emanato di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Interno.

Tale decreto ha istituito anche il Comitato interistituzionale “Investor Visa for Italy”, con funzioni di verifica e coordinamento.

Il programma è gestito tramite una piattaforma digitale dedicata – investorvisa.mise.gov.it – che garantisce trasparenza e rapidità nelle procedure.

Chi può richiedere il visto per investitori

Possono richiedere l’Investor Visa:

  • cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Schengen;

  • persone fisiche maggiorenni, oppure persone giuridiche straniere rappresentate legalmente da un soggetto abilitato ad agire in nome e per conto dell’ente.

Il visto non è soggetto alle quote annuali di ingresso previste dall’art. 3, comma 4, del TUI, configurandosi quindi come un canale privilegiato e autonomo.

Tipologie di investimento ammesse

Il nulla osta può essere rilasciato solo per una delle seguenti tipologie di investimento o donazione, ciascuna con una soglia minima di accesso stabilita dalla normativa:

  1. Titoli di Stato italiani: investimento minimo di 2 milioni di euro in BTP, CCT, CTZ o strumenti analoghi, con durata residua non inferiore a due anni

  2. Partecipazioni in società di capitali (quotate o non quotate) operanti e residenti in Italia: investimento minimo di 500.000 euro

  3. Startup innovative: investimento minimo di 250.000 euro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012.

  4. Donazioni filantropiche: contributo minimo di 1 milione di euro a favore di iniziative nei settori della cultura, ricerca scientifica, tutela ambientale o gestione dei flussi migratori.

Gli investimenti devono essere futuri e tracciabili: non sono ammessi fondi già trasferiti prima della presentazione della candidatura.

Le tre fasi della procedura

Prima fase – Candidatura al nulla osta all’emissione del visto

La domanda di nulla osta si presenta esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale. Il richiedente deve fornire: 

  • dati anagrafici e copia del passaporto; 

  • curriculum vitae; 

  • descrizione dell’investimento e dichiarazione d’impegno all’utilizzo dei fondi; 

  • prova della titolarità, trasferibilità e provenienza lecita delle risorse finanziarie; 

  • certificati penali dei Paesi di residenza; 

  • consenso da parte del soggetto destinatario dell’investimento o della donazione.

La Segreteria del Comitato verifica la completezza formale della documentazione e, in caso positivo, trasmette la domanda al Comitato Investor Visa, che si pronuncia entro 30 giorni.

In caso di esito favorevole, viene rilasciato il Nulla Osta, valido sei mesi, necessario per la richiesta di visto presso la Rappresentanza consolare italiana competente.

Seconda fase – Effettuazione dell’investimento e rilascio del permesso di soggiorno

Il visto per investitori, rilasciato dal Consolato, ha durata biennale.

Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni lavorativi, il titolare deve presentarsi in Questura per richiedere il permesso di soggiorno per investitori, anch’esso valido due anni.

Entro tre mesi dall’ingresso in Italia, l’investitore deve completare l’operazione dichiarata (acquisto titoli, versamento capitale o donazione).

Il permesso di soggiorno può, infatti, essere revocato quando:

  • l’investimento non è completato entro tre mesi dall’ingresso;

  • i fondi risultano di origine non lecita o non più mantenuti;

  • vengono meno i requisiti dichiarati in sede di candidatura.

La prova dell’ avvenuto investimento deve essere caricata sulla piattaforma ministeriale e convalidata dal Comitato.

In tali casi, la revoca è disposta dal Ministero dell’Interno su segnalazione del Comitato e comunicata alla Questura competente.

Terza fase – Mantenimento e rinnovo del permesso

Il permesso di soggiorno è rinnovabile per ulteriori tre anni, purché l’investimento originario sia mantenuto integralmente.

Non è possibile sostituire la destinazione dell’investimento; in caso di revoca o cessazione, il titolo di soggiorno viene annullato.

La domanda di rinnovo va presentata alla Questura almeno 60 giorni prima della scadenza, previa richiesta di un nuovo nulla osta al Comitato.

Vantaggi fiscali per i titolari dell’Investor Visa

Il titolare di visto per investitori può usufruire del regime agevolato per neoresidenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986).

Tale regime consente di applicare un’imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dal loro ammontare, purché il contribuente non sia stato residente fiscale in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti. Qualora l’opzione per il regime sia estesa ai familiari, 

L’importo dell’imposta è fissato in 25.000 euro annui per ciascun familiare.

Il beneficio ha durata massima di 15 anni.

Controlli e responsabilità

L’accertamento dei requisiti e della conformità delle domande viene gestito da un comitato inter-istituzionale (Comitato Investor Visa for Italy) composto da rappresentati di sette istituzioni: MISE, MAECI, Ministero dell’Interno, Guardia di Finanza, UIF, Agenzia delle Entrate e ICE, svolge funzioni di verifica sulla conformità delle candidature, sull’origine dei fondi e sul mantenimento degli investimenti.

 

L’intero programma Investor Visa for Italy è un programma strutturato che intende apportare una significativa semplificazione procedurale nel processi di erogazione dei visti d’ingresso, che si distingue per centralizzazione (un unico interlocutore per il richiedente), digitalizzazione (gestione online di tutte le comunicazioni) e rapidità (tempi medi di valutazione entro 30 giorni).

Il programma si inserisce nella strategia nazionale di attrazione di investimenti e di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, è una porta d’accesso privilegiata all’Italia per imprenditori e filantropi internazionali. Per l’investitore straniero, rappresenta una procedura semplificata, trasparente e sicura per ottenere il diritto di soggiorno e beneficiare di vantaggi fiscali e patrimoniali.

Tuttavia, la complessità della documentazione richiesta e la necessità di rispettare tempistiche stringenti rendono indispensabile l’assistenza di un avvocato con competenze specifiche in diritto dell’immigrazione che sia quindi in grado di seguire ogni fase del procedimento e prevenire cause di rigetto o di revoca.

simonedimeglio

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